contratto-lavaitte

Telechargé par Stefann Sasori
GABRIELA MESSINADESIGNER DI MODA A ROMA.
PINSERE VIA FLAVIA 98, ROMA ITALIA. gabrielamessina55@gmail.com
CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI
Tra i sottoscritti,
Signora
Gabriela Messina
, Stilista, Modellista con sede a
Pinsere, Via Flavia 98, Rome, Italia,
nazionalità italiana, nato il 28/10/1970 a Napoli, Italia
In seguito denominato IL CLIENTE,
E
Signora
Sandrine Lavaitte
, Estetista, Parrucchiera, Truccatrice situata a
29 Rue Lamartine
91120, Palaiseau, Francia,
nazionalità francese, nato il 15/05/1989 a Parigi, Francia
In seguito denominato IL FORNITORE,
Il Fornitore e il Cliente sono indicati insieme come "le parti" o separatamente come "la
parte".
Preambolo
Ai sensi degli articoli L111-1 e L111-2 del Codice del Consumo Italiano, il Fornitore del
Servizio ha fornito al Cliente tutte le informazioni precontrattuali necessarie e obbligatorie
per la conclusione del presente contratto.
È stato deciso quanto segue:
Articolo 1 - Scopo
Il presente contratto è un contratto per la fornitura di servizi per il seguente scopo:
- Trucco
- Estetica
- Parrucchiere
Da 15 modelle durante un tour di eventi di moda in Francia
GABRIELA MESSINADESIGNER DI MODA A ROMA.
PINSERE VIA FLAVIA 98, ROMA ITALIA. gabrielamessina55@gmail.com
Articolo 2 - Durata
Questo contratto di servizio viene stipulato per un periodo di 2 mesi. Inizierà il 25 giugno
2022 e terminerà il 18 agosto 2022.
Non è tacitamente rinnovabile, salvo diverso accordo tra le parti.
Articolo 3 - Termini di attuazione
Il Fornitore di servizi si impegna a svolgere l'incarico affidatogli dal Cliente nel miglior
modo possibile e nel rispetto dei regolamenti e della legislazione vigente, nonché delle
norme applicabili.
A tal fine, mobiliterà tutti i mezzi necessari per la realizzazione della sua missione, come la
costituzione di un'équipe o l'utilizzo di strumenti adeguati.
Da parte sua, il Cliente è tenuto a collaborare. Pertanto, si impegna a fornire in tempo utile
tutte le informazioni di cui il Fornitore di servizi ha bisogno per svolgere l'incarico. Allo
stesso modo, il Cliente dovrà informare il Fornitore di servizi il prima possibile di qualsiasi
decisione che influisca sull'incarico. In alcuni casi, può fornire al Fornitore di servizi l'accesso
a documenti o luoghi sensibili.
In ogni caso, il Fornitore del Servizio è vincolato da un obbligo di risultato.
Articolo 4 – Termini
Il Fornitore di servizi si impegna a svolgere la propria missione secondo un calendario
stabilito in anticipo con il Cliente. In caso di impedimenti o ritardi significativi, il Fornitore di
servizi informerà il Cliente il prima possibile.
Articolo 5 - Pagamento
Per l'esecuzione dei servizi definiti nel precedente articolo 1, il Cliente dovrà corrispondere
al Fornitore la somma di 275.000 euro, pagata come segue
25.000 euro in anticipo alla firma del presente contratto;
250.000 euro che costituiscono il saldo, dopo un mese dalla data di inizio dell'incarico
I costi sostenuti dal fornitore di servizi e necessari per l'esecuzione del servizio saranno
fatturati in aggiunta al cliente, dietro presentazione di una nota spese.
Gli importi di cui sopra devono essere pagati tramite bonifico bancario.
Articolo 6 - Sanzioni
In caso di mancato o ritardato pagamento, il Fornitore del Servizio dovrà pagare una penale
pari al 10% dell'importo totale del servizio.
GABRIELA MESSINADESIGNER DI MODA A ROMA.
PINSERE VIA FLAVIA 98, ROMA ITALIA. gabrielamessina55@gmail.com
Articolo 7 – Riservatezza
Il Fornitore di servizi si impegna a non divulgare informazioni, documenti o concetti relativi
al Cliente. Allo stesso modo, il Fornitore di servizi dovrà distruggere tutti i documenti in suo
possesso al termine dell'incarico, senza conservarne alcuna copia cartacea o digitale.
Nel caso in cui comunichi informazioni o elementi già di dominio pubblico, di cui era a
conoscenza prima della firma del presente contratto, o ottenuti in modo legittimo, il
Fornitore di servizi non sarà ritenuto responsabile della divulgazione.
Articolo 8 - Forza maggiore
Il Fornitore di servizi non sarà ritenuto responsabile se il mancato o ritardato adempimento
di uno qualsiasi dei suoi obblighi, come descritto nelle presenti Condizioni generali di
vendita, è dovuto a cause di forza maggiore. Per forza maggiore si intende qualsiasi evento
esterno e imprevedibile ai sensi dell'articolo 1148 del Codice Civile Italiano.
Il Fornitore di servizi non è responsabile, in particolare, in caso di incendi, inondazioni e
scioperi totali o parziali, come quelli dei trasporti.
In caso di forza maggiore, gli obblighi del presente Contratto saranno sospesi da entrambe
le parti per trenta giorni.
Articolo 9 – Risoluzione
Ciascuna delle parti può risolvere il presente contratto in caso di violazione di uno qualsiasi
degli obblighi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 7. A tal fine, dovrà inviare una comunicazione
formale all'altra parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il presente contratto si intende risolto entro QUINDICI (15) giorni dal ricevimento della
suddetta comunicazione formale.
Articolo 10 – Controversie
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. In caso di controversia, il Fornitore di
servizi e il Cliente si impegnano a cercare una soluzione amichevole. In caso di disaccordo
importante, il foro competente sarà quello del domicilio del Cliente, ossia il "
Tribunale
Civile di Roma
".
GABRIELA MESSINADESIGNER DI MODA A ROMA.
PINSERE VIA FLAVIA 98, ROMA ITALIA. gabrielamessina55@gmail.com
DATA a Roma, il giorno 10 giugno 2022
In DUE (2) copie, una per ciascuna parte.
Firma DEL FORNITORE Firma CLIENTE
1 / 4 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !