Telechargé par Stefann Sasori

modele-contrat-de-prestation-de-services

publicité
GABRIELA MESSINA – DESIGNER DI MODA A ROMA.
PINSERE VIA FLAVIA 98, ROMA ITALIA. [email protected]
CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI
Tra i sottoscritti,
Signora Gabriela Messina, Stilista, Modellista con sede a Pinsere, Via Flavia 98, Rome, Italia,
nazionalità italiana, nato il 28/10/1970 a Napoli, Italia
In seguito denominato IL CLIENTE,
E
Signora Sandrine Lavaitte, Estetista, Parrucchiera, Truccatrice situata a 29 Rue Lamartine 91120,
Palaiseau, Francia, nazionalità francese, nato il 15/05/1989 a Parigi, Francia
In seguito denominato IL FORNITORE,
Il Fornitore e il Cliente sono indicati insieme come "le parti" o separatamente come "la parte".
Preambolo
Ai sensi degli articoli L111-1 e L111-2 del Codice del Consumo Italiano, il Fornitore del Servizio ha
fornito al Cliente tutte le informazioni precontrattuali necessarie e obbligatorie per la conclusione
del presente contratto.
È stato deciso quanto segue:
Articolo 1 - Scopo
Il presente contratto è un contratto per la fornitura di servizi per il seguente scopo:
-
Trucco
-
Estetica
-
Parrucchiere
Da 15 modelle durante un tour di eventi di moda in Francia
Articolo 2 - Durata
Questo contratto di servizio viene stipulato per un periodo di 2 mesi. Inizierà il 25 giugno 2022 e
terminerà il 18 agosto 2022.
GABRIELA MESSINA – DESIGNER DI MODA A ROMA.
PINSERE VIA FLAVIA 98, ROMA ITALIA. [email protected]
Non è tacitamente rinnovabile, salvo diverso accordo tra le parti.
Articolo 3 - Termini di attuazione
Il Fornitore di servizi si impegna a svolgere l'incarico affidatogli dal Cliente nel miglior modo
possibile e nel rispetto dei regolamenti e della legislazione vigente, nonché delle norme applicabili.
A tal fine, mobiliterà tutti i mezzi necessari per la realizzazione della sua missione, come la
costituzione di un'équipe o l'utilizzo di strumenti adeguati.
Da parte sua, il Cliente è tenuto a collaborare. Pertanto, si impegna a fornire in tempo utile tutte le
informazioni di cui il Fornitore di servizi ha bisogno per svolgere l'incarico. Allo stesso modo, il
Cliente dovrà informare il Fornitore di servizi il prima possibile di qualsiasi decisione che influisca
sull'incarico. In alcuni casi, può fornire al Fornitore di servizi l'accesso a documenti o luoghi sensibili.
In ogni caso, il Fornitore del Servizio è vincolato da un obbligo di risultato.
Articolo 4 – Termini
Il Fornitore di servizi si impegna a svolgere la propria missione secondo un calendario stabilito in
anticipo con il Cliente. In caso di impedimenti o ritardi significativi, il Fornitore di servizi informerà il
Cliente il prima possibile.
Articolo 5 - Pagamento
Per l'esecuzione dei servizi definiti nel precedente articolo 1, il Cliente dovrà corrispondere al
Fornitore la somma di 275.000 euro, pagata come segue
25.000 euro in anticipo alla firma del presente contratto;
250.000 euro che costituiscono il saldo, dopo un mese dalla data di inizio dell'incarico
I costi sostenuti dal fornitore di servizi e necessari per l'esecuzione del servizio saranno fatturati in
aggiunta al cliente, dietro presentazione di una nota spese.
Gli importi di cui sopra devono essere pagati tramite bonifico bancario.
Articolo 6 - Sanzioni
In caso di mancato o ritardato pagamento, il Fornitore del Servizio dovrà pagare una penale pari al
10% dell'importo totale del servizio.
Articolo 7 – Riservatezza
Il Fornitore di servizi si impegna a non divulgare informazioni, documenti o concetti relativi al
Cliente. Allo stesso modo, il Fornitore di servizi dovrà distruggere tutti i documenti in suo possesso
al termine dell'incarico, senza conservarne alcuna copia cartacea o digitale.
Nel caso in cui comunichi informazioni o elementi già di dominio pubblico, di cui era a conoscenza
prima della firma del presente contratto, o ottenuti in modo legittimo, il Fornitore di servizi non sarà
ritenuto responsabile della divulgazione.
GABRIELA MESSINA – DESIGNER DI MODA A ROMA.
PINSERE VIA FLAVIA 98, ROMA ITALIA. [email protected]
Articolo 8 - Forza maggiore
Il Fornitore di servizi non sarà ritenuto responsabile se il mancato o ritardato adempimento di uno
qualsiasi dei suoi obblighi, come descritto nelle presenti Condizioni generali di vendita, è dovuto a
cause di forza maggiore. Per forza maggiore si intende qualsiasi evento esterno e imprevedibile ai
sensi dell'articolo 1148 del Codice Civile Italiano.
Il Fornitore di servizi non è responsabile, in particolare, in caso di incendi, inondazioni e scioperi
totali o parziali, come quelli dei trasporti.
In caso di forza maggiore, gli obblighi del presente Contratto saranno sospesi da entrambe le parti
per trenta giorni.
Articolo 9 – Risoluzione
Ciascuna delle parti può risolvere il presente contratto in caso di violazione di uno qualsiasi degli
obblighi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 7. A tal fine, dovrà inviare una comunicazione formale all'altra
parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il presente contratto si intende risolto entro QUINDICI (15) giorni dal ricevimento della suddetta
comunicazione formale.
Articolo 10 – Controversie
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. In caso di controversia, il Fornitore di servizi e il
Cliente si impegnano a cercare una soluzione amichevole. In caso di disaccordo importante, il foro
competente sarà quello del domicilio del Cliente, ossia il "Tribunale Civile di Roma".
DATA a Roma, il giorno 10 giugno 2022
In DUE (2) copie, una per ciascuna parte.
Firma DEL FORNITORE
Firma CLIENTE
Téléchargement