GABRIELA MESSINA – DESIGNER DI MODA A ROMA. PINSERE VIA FLAVIA 98, ROMA ITALIA. [email protected] CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI Tra i sottoscritti, Signora Gabriela Messina, Stilista, Modellista con sede a Pinsere, Via Flavia 98, Rome, Italia, nazionalità italiana, nato il 28/10/1970 a Napoli, Italia In seguito denominato IL CLIENTE, E Signora Sandrine Lavaitte, Estetista, Parrucchiera, Truccatrice situata a 29 Rue Lamartine 91120, Palaiseau, Francia, nazionalità francese, nato il 15/05/1989 a Parigi, Francia In seguito denominato IL FORNITORE, Il Fornitore e il Cliente sono indicati insieme come "le parti" o separatamente come "la parte". Preambolo Ai sensi degli articoli L111-1 e L111-2 del Codice del Consumo Italiano, il Fornitore del Servizio ha fornito al Cliente tutte le informazioni precontrattuali necessarie e obbligatorie per la conclusione del presente contratto. È stato deciso quanto segue: Articolo 1 - Scopo Il presente contratto è un contratto per la fornitura di servizi per il seguente scopo: - Trucco - Estetica - Parrucchiere Da 15 modelle durante un tour di eventi di moda in Francia Articolo 2 - Durata Questo contratto di servizio viene stipulato per un periodo di 2 mesi. Inizierà il 25 giugno 2022 e terminerà il 18 agosto 2022. GABRIELA MESSINA – DESIGNER DI MODA A ROMA. PINSERE VIA FLAVIA 98, ROMA ITALIA. gabrielamessina[email protected] Non è tacitamente rinnovabile, salvo diverso accordo tra le parti. Articolo 3 - Termini di attuazione Il Fornitore di servizi si impegna a svolgere l'incarico affidatogli dal Cliente nel miglior modo possibile e nel rispetto dei regolamenti e della legislazione vigente, nonché delle norme applicabili. A tal fine, mobiliterà tutti i mezzi necessari per la realizzazione della sua missione, come la costituzione di un'équipe o l'utilizzo di strumenti adeguati. Da parte sua, il Cliente è tenuto a collaborare. Pertanto, si impegna a fornire in tempo utile tutte le informazioni di cui il Fornitore di servizi ha bisogno per svolgere l'incarico. Allo stesso modo, il Cliente dovrà informare il Fornitore di servizi il prima possibile di qualsiasi decisione che influisca sull'incarico. In alcuni casi, può fornire al Fornitore di servizi l'accesso a documenti o luoghi sensibili. In ogni caso, il Fornitore del Servizio è vincolato da un obbligo di risultato. Articolo 4 – Termini Il Fornitore di servizi si impegna a svolgere la propria missione secondo un calendario stabilito in anticipo con il Cliente. In caso di impedimenti o ritardi significativi, il Fornitore di servizi informerà il Cliente il prima possibile. Articolo 5 - Pagamento Per l'esecuzione dei servizi definiti nel precedente articolo 1, il Cliente dovrà corrispondere al Fornitore la somma di 275.000 euro, pagata come segue 25.000 euro in anticipo alla firma del presente contratto; 250.000 euro che costituiscono il saldo, dopo un mese dalla data di inizio dell'incarico I costi sostenuti dal fornitore di servizi e necessari per l'esecuzione del servizio saranno fatturati in aggiunta al cliente, dietro presentazione di una nota spese. Gli importi di cui sopra devono essere pagati tramite bonifico bancario. Articolo 6 - Sanzioni In caso di mancato o ritardato pagamento, il Fornitore del Servizio dovrà pagare una penale pari al 10% dell'importo totale del servizio. Articolo 7 – Riservatezza Il Fornitore di servizi si impegna a non divulgare informazioni, documenti o concetti relativi al Cliente. Allo stesso modo, il Fornitore di servizi dovrà distruggere tutti i documenti in suo possesso al termine dell'incarico, senza conservarne alcuna copia cartacea o digitale. Nel caso in cui comunichi informazioni o elementi già di dominio pubblico, di cui era a conoscenza prima della firma del presente contratto, o ottenuti in modo legittimo, il Fornitore di servizi non sarà ritenuto responsabile della divulgazione. GABRIELA MESSINA – DESIGNER DI MODA A ROMA. PINSERE VIA FLAVIA 98, ROMA ITALIA. [email protected] Articolo 8 - Forza maggiore Il Fornitore di servizi non sarà ritenuto responsabile se il mancato o ritardato adempimento di uno qualsiasi dei suoi obblighi, come descritto nelle presenti Condizioni generali di vendita, è dovuto a cause di forza maggiore. Per forza maggiore si intende qualsiasi evento esterno e imprevedibile ai sensi dell'articolo 1148 del Codice Civile Italiano. Il Fornitore di servizi non è responsabile, in particolare, in caso di incendi, inondazioni e scioperi totali o parziali, come quelli dei trasporti. In caso di forza maggiore, gli obblighi del presente Contratto saranno sospesi da entrambe le parti per trenta giorni. Articolo 9 – Risoluzione Ciascuna delle parti può risolvere il presente contratto in caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 7. A tal fine, dovrà inviare una comunicazione formale all'altra parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il presente contratto si intende risolto entro QUINDICI (15) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione formale. Articolo 10 – Controversie Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. In caso di controversia, il Fornitore di servizi e il Cliente si impegnano a cercare una soluzione amichevole. In caso di disaccordo importante, il foro competente sarà quello del domicilio del Cliente, ossia il "Tribunale Civile di Roma". DATA a Roma, il giorno 10 giugno 2022 In DUE (2) copie, una per ciascuna parte. Firma DEL FORNITORE Firma CLIENTE