GABRIELA MESSINA – DESIGNER DI MODA A ROMA.
PINSERE VIA FLAVIA 98, ROMA ITALIA. gabrielamessina55@gmail.com
Non è tacitamente rinnovabile, salvo diverso accordo tra le parti.
Articolo 3 - Termini di attuazione
Il Fornitore di servizi si impegna a svolgere l'incarico affidatogli dal Cliente nel miglior modo
possibile e nel rispetto dei regolamenti e della legislazione vigente, nonché delle norme applicabili.
A tal fine, mobiliterà tutti i mezzi necessari per la realizzazione della sua missione, come la
costituzione di un'équipe o l'utilizzo di strumenti adeguati.
Da parte sua, il Cliente è tenuto a collaborare. Pertanto, si impegna a fornire in tempo utile tutte le
informazioni di cui il Fornitore di servizi ha bisogno per svolgere l'incarico. Allo stesso modo, il
Cliente dovrà informare il Fornitore di servizi il prima possibile di qualsiasi decisione che influisca
sull'incarico. In alcuni casi, può fornire al Fornitore di servizi l'accesso a documenti o luoghi sensibili.
In ogni caso, il Fornitore del Servizio è vincolato da un obbligo di risultato.
Articolo 4 – Termini
Il Fornitore di servizi si impegna a svolgere la propria missione secondo un calendario stabilito in
anticipo con il Cliente. In caso di impedimenti o ritardi significativi, il Fornitore di servizi informerà il
Cliente il prima possibile.
Articolo 5 - Pagamento
Per l'esecuzione dei servizi definiti nel precedente articolo 1, il Cliente dovrà corrispondere al
Fornitore la somma di 275.000 euro, pagata come segue
25.000 euro in anticipo alla firma del presente contratto;
250.000 euro che costituiscono il saldo, dopo un mese dalla data di inizio dell'incarico
I costi sostenuti dal fornitore di servizi e necessari per l'esecuzione del servizio saranno fatturati in
aggiunta al cliente, dietro presentazione di una nota spese.
Gli importi di cui sopra devono essere pagati tramite bonifico bancario.
Articolo 6 - Sanzioni
In caso di mancato o ritardato pagamento, il Fornitore del Servizio dovrà pagare una penale pari al
10% dell'importo totale del servizio.
Articolo 7 – Riservatezza
Il Fornitore di servizi si impegna a non divulgare informazioni, documenti o concetti relativi al
Cliente. Allo stesso modo, il Fornitore di servizi dovrà distruggere tutti i documenti in suo possesso
al termine dell'incarico, senza conservarne alcuna copia cartacea o digitale.
Nel caso in cui comunichi informazioni o elementi già di dominio pubblico, di cui era a conoscenza
prima della firma del presente contratto, o ottenuti in modo legittimo, il Fornitore di servizi non sarà
ritenuto responsabile della divulgazione.